Il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro con sentenza n. 471 del 30 marzo 2023 ha riconosciuto il diritto rivendicato dai ricorrenti – docenti precari – all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1 comma 121 della Legge 107/2015 condannando il Ministero dell’Istruzione ad accreditare ad ognuno di loro l’importo di € 500,00 per ogni annualità di servizio svolto. La sentenza si pone in continuità con molte altre pronunce riguardanti lo stesso argomento. Nella motivazione il Giudice richiama la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Ordinanza causa C-451/21) che ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro [ndraccordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE] sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico e conformemente all’articolo 1, comma 121 della legge n. 107/2015, il bonus, versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro e quindi va riconosciuto anche ai precari, che svolgono esattamente le stesse funzioni dei colleghi di ruolo. In buona sostanza la Corte Europea, con pronuncia che, come giustamente osserva il Giudice cagliaritano è vincolante per il Giudice nazionale ha dichiarato che il mancato riconoscimento del bonus ai docenti a tempo determinato precari è discriminatorio, perché in contrasto con la clausola 4 che vieta, appunto, l’applicazione di trattamenti differenziati tra i lavoratori solo per il fatto di avere o meno un contratto a termine.
Accertato il contrasto della normativa nazionale (la Legge 107 che riserva il beneficio ai soli docenti di ruolo) il Giudice la deve disapplicare nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo, perché in contrasto con le norme del diritto eurounitario, che prevalgono sul diritto interno e, di conseguenza, deve riconoscere il diritto anche ai docenti precari, che sono in una condizione del tutto assimilabile a quella dei docenti di ruolo comparabili. Sia i docenti a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, infatti, svolgono funzioni identiche per cui sono perfettamente equiparabili. Su tale ultimo aspetto il Giudice individua il parametro dei 150 giorni di servizio di insegnamento come limite minimo per accedere al bonus perché questa sarebbe la quantità minima richiedibile al docente di ruolo per accedere al beneficio (art. 39 CCNL scuola e art. 4.1 OM 55/1998).
Fatte tali premesse il Tribunale di Cagliari ha condannato il Ministero dell’Istruzione a costituire in favore dei ricorrenti la Carta elettronica con le modalità di cui ai regolamenti vigenti (DPCM 28/11/2016) o con modalità analoghe con accredito delle rispettive somme di € 500,00 per ogni anno di servizio. Una delle ricorrenti, che aveva svolto 5 annualità di servizio dal 2017 al 2021 recupererà in tal modo la somma di € 3.000,00 da spendere come bonus per l’aggiornamento e la formazione.