Ci sono giunte diverse segnalazioni su un sistematico uso illegittimo e arbitrario delle ore di potenziamento in diverse istituzioni scolastiche. Giova ricordare le norme essenziali in materia. In primo luogo l’articolo 1, commi 4 e 5, della Legge 107/2015, recita:
- Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
- Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’auto-imprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
m) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
p) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
q) definizione di un sistema di orientamento.
L’articolo 28 del CCNL del 19.04.2018, ha introdotto alcune regole per l’utilizzo delle ore potenziamento:
1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo1 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
2. (omissis)
3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obbiettivi di cui articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
In primo luogo, dall’esame di alcuni casi concreti, non si capisce in che modo e con quali criteri in alcune scuole siano state attribuite le cattedre di potenziamento. In alcuni casi non è stata rispettata la continuità didattica, né la graduatoria interna, né alcun altro criterio deliberato dagli organi collegiali.
In secondo luogo, mentre in alcune scuole sono state distribuite le ore di potenziamento tra diverse/i insegnanti, in altre scuole il potenziamento è stato assegnato soltanto ad alcuni insegnanti che sono stati privati di tutte le ore di insegnamento curricolare, creando un’artificiosa distinzione tra docenti che appare in netto contrasto con le norme di legge le successive note ministeriali in materia. Tale pratica appare disfunzionale e, dopo i primi anni di sperimentazione, sembrava assolutamente superata. E invece viene riproposta.
In terzo luogo, in molte scuole i docenti di potenziamento anziché insegnare su progetti di arricchimento dell’offerta formativa o recupero o integrazione, come indicato nelle norme di legge sopra richiamate, vengono utilizzati prevalentemente per supplenze brevi o anche meno brevi, mentre questo uso dovrebbe essere assolutamente residuale.
Vale la pena ricordare quanto indica il Ministero nella Nota del 05.09.2016
Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Si aprono, quindi, nuovi scenari, spazi di flessibilità che, se sapientemente e funzionalmente utilizzati, possono consentire, anche ai docenti individuati su posti di potenziamento, di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali. In questo contesto, docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curricolare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute.
La Nota ministeriale citata offre esempi concreti coerenti con le norme della legge 107/2015:
Traendo spunto dalle valide e significative esperienze svolte già nell’a.s. 2015/2016, si possono proporre, oltre a quanto finora indicato e senza alcuna pretesa di esaustività, ferme restando le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alter g to della religione cattolica), altri esempi di attività che hanno visto direttamente coinvolti i docenti individuati su posti di potenziamento, in coerenza anche con gli obiettivi formativi prioritari di cui all’art. 1, comma 7, della legge 107:
- prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento del tempo scuola per la scuola dell’infanzia e primaria;
- “integrazione verticale” per agevolare il passaggio degli studenti dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado;
- Prevenzione dell’analfabetismo informatico e interventi a favore dell’educazione finanziaria;
- implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale;
- potenziamento e recupero di conoscenze e competenze;
- valorizzazione delle eccellenze;
- supporto agli studenti impegnati negli Esami di Stato;
- realizzazione di attività correlate all’insegnamento, in lingua straniera, di discipline non linguistiche con metodologia CLIL;
- utilizzazione, in verticale, dei docenti del primo ciclo per lingua straniera, musica, educazione motoria;
- ricerca-azione, innovazioni didattiche e disseminazione di buone pratiche; (…)
In alcune scuole non risulta che siano deliberati dal collegio progetti di potenziamento, il che non può essere un caso: in palese contrasto con le norme che prevedono le competenze del collegio in materia educativa e didattica, si omette di porre la questione del potenziamento all’ordine del giorno del collegio docenti. E l’assenza di progettazione collegiale appare la condizione ideale per utilizzare prevalentemente i docenti di potenziamento per supplenze, trasformando i docenti in “tappabuchi” dei docenti assenti. In altri casi, i progetti di potenziamento sono stati deliberati sulla carta, ma non vengono attuati. Con il medesimo risultato pratico: utilizzazione dei docenti di potenziamento come supplenti tappabuchi. Se i docenti a cui è stato assegnato tale incarico di potenziamento vengono continuamente destinati alle supplenze brevi, viene loro concretamente impedito di portare avanti con continuità l’attività di insegnamento programmata. E l’attività di potenziamento resta puramente “potenziale”.
Una simile pratica di prevalente utilizzazione per supplenze destabilizza i docenti, perché non possono portare avanti le attività programmate, rendendo chiaro che l’istituto del potenziamento viene snaturato e dequalificato. Così la sensazione dei docenti di sentirsi dequalificati, con un ruolo distinto dagli altri, non è un fatto soggettivo, ma la naturale risposta ad una situazione oggettivamente creata dall’ambiente di lavoro.
E poiché i dirigenti scolastici devono avere cura della salute di tutti i loro dipendenti, è bene valutare a priori, e non solo a posteriori, le conseguenze che possono provocare sulla salute dei docenti disposizioni chiaramente destabilizzanti e istituzionalmente squalificanti.
In quarto luogo, dalla Nota citata, si evince in modo chiaro che non è previsto dalle norme vigenti l’utilizzo del potenziamento per l’insegnamento di attività alternative alla religione cattolica, stante che il Ministero prevede fondi appositi per tale insegnamento, che il potenziamento deve essere rivolto all’intera totalità delle classi, e non ad una sola parte, e che l’insegnamento di attività alternative è attualmente considerato, al pari dell’insegnante di Religione Cattolica, una tipologia di insegnamento distinto da quello dei docenti dell’organico dell’autonomia.
Nella Nota del 3 ottobre 2017 sulle attività alternative alla religione cattolica, l’USR Veneto si esprime in modo perentorio:
Docenti dell’organico del potenziamento.
Secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 2852 del 5.09.2016 (avente ad oggetto: organico dell’autonomia), in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti dell’organico del potenziamento, i docenti medesimi non possono essere obbligati alla copertura delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiunti e all’orario d’obbligo ( punto b precedente paragrafo).
Invece ci risulta che in alcune scuole i docenti di potenziamento siano stati assegnati all’insegnamento delle attività alternative alla Religione Cattolica, in modo palesemente illegittimo.
Ciò premesso, si invitano tutte le dirigenze scolastiche ad attenersi alle delibere collegiali, ove esistenti, e a fare un uso legittimo delle ore di potenziamento, senza mettere in atto operazioni che creino una discriminazione oggettiva tra docenti di potenziamento e docenti curricolari.
Nel contempo si invitano le dirigenze che avessero omesso di far deliberare i collegi docenti sul potenziamento a sottoporre immediatamente la questione all’ordine del giorno del Collegio docenti, unico organo collegiale competente in materia didattica, anche in vista del PTOF 2023/2024.