Con ordinanza del 15 febbraio 2022 il giudice del lavoro di Roma ha accolto un ricorso, promosso dai COBAS Scuola, di una docente inserita nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le supplenze della scuola dell’infanzia della Provincia di Roma, che era stata esclusa dalle nomine per gli incarichi di supplenza, nonostante la sua posizione in graduatoria.
Sin da inizio di agosto i Cobas Scuola hanno promosso iniziative di opposizione e richieste di modifiche dell’invenzione delle nomine online per le supplenze annuali decise dal Ministero dell’Istruzione in contrasto con quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020, che regolamenta le supplenze nel comparto scuola.
In particolare i COBAS Scuola avevano fatto notare che un sistema informatico non può gestire tutte le variabili che interferiscono nella determinazione degli incarichi, perché molti aspiranti sono inseriti in diverse graduatorie, con una posizione diversificata e un numero di posti disponibili molto eterogeneo; e che le nomine online avrebbero generato errori come era già successo per il programma che aveva gestito le immissioni in ruolo con il Piano nazionale deciso dal Governo Renzi nel 2015. Inoltre le rinunce, che in presenza sono immediate e lasciano il posto a coloro che seguono immediatamente in graduatoria, con le nomine online possono essere verificate solo dopo il conferimento di tutte le nomine, e quindi rendono il posto disponibile non a coloro che seguono immediatamente in graduatoria, ma a coloro che non sono stati coinvolti dalle nomine perché collocati più in basso in graduatoria: con il risultato paradossale, ma prevedibile a priori, che chi è più in alto in graduatoria viene escluso a favore di chi occupa una posizione inferiore. Una completa inversione dell’ordine di graduatoria dettata dal caso.
Purtroppo le previsioni dei COBAS erano esatte: in tutte le province italiane si sono avuti esiti paradossali alle nomine e molti/e docenti non hanno ricevuto l’incarico nonostante la loro posizione utile in una graduatoria. Il caso romano è uno dei tanti errori denunciati subiti. I Cobas, messi al corrente di tanti errori, avevano chiesto all’Ufficio Scolastico di Roma di procedere alle rettifiche delle nomine, ma dall’Ufficio era stato risposto che non erano proprio in grado di farlo.
La collega romana avrebbe avuto diritto a ricevere un incarico di supplenza sino al 31 agosto e successiva immissione in ruolo, ai sensi dell’articolo 59, comma 4 del Decreto Legge 73/2021. Ma, per un errore del sistema di nomina online, non aveva ricevuto nessun incarico. Vista l’inerzia dell’Amministrazione, la collega si è rivolta ai Cobas Scuola di Roma e quindi al competente Tribunale del Lavoro producendo tutta documentazione relativa alle posizioni in graduatoria e alle nomine conferite tramite la procedura online, deducendo che era stata ingiustamente esclusa dalle nomine di incarico annuale, e in particolare da quelle ex articolo 59, comma 4 del DL 72/2021 che prevedono la trasformazione dell’incarico annuale in contratto a tempo indeterminato, ossia il passaggio in ruolo. E quindi con un danno notevole. Tra l’altro nel ricorso è stato messo in rilievo che gli Uffici Scolastici, ignorando l’algoritmo che ha governato le nomine non possono operare le opportune correzioni alle assegnazioni di incarichi decisi dal “sistema”.
Il giudice, ribadita la competenza dei tribunali del lavoro a decidere una causa che riguarda le nomine da graduatorie, ha accolto il ricorso con ordinanza ex art. 700 c.p.c., ha riconosciuto il pieno diritto dalla ricorrente all’incarico. Nel dispositivo scrive: condanna il Ministero dell’Istruzione ATP di Roma ad attribuire alla ricorrente sui posti disponibili per il turno di nomina del 6/9/2021 un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 DL 73/2021 o comunque un incarico di supplenza annuale fino al 31/8/2022 o fino al termine delle attività didattiche fino al 30/6/2022 su posto …con individuazione dalle GAE o dalle GPS prima fascia e/o su posto di … nelle scuole della Provincia di Roma analiticamente indicate come preferenze dalla ricorrente.
Si tratta di una piccola vittoria in un mare di ingiustizie, ottenuta per la determinazione della collega e dei COBAS che l’hanno sostenuta, aiutandola a capire come muoversi nel mondo infernale dei bizantinismi che regolamentano il mondo della scuola.
Ci auguriamo che a questa vittoria ne seguano altre, e che comunque il Ministero, riconosciuti gli effetti assurdi generati da tali procedure, abbandoni il progetto delle nomine online.