Compiti e responsabilità dei collaboratori scolastici: limiti insuperabili e rischi.

Ai dirigenti
Istituzioni scolastiche sarde

Siamo venuti a conoscenza delle disposizioni date ai collaboratori scolastici in diverse scuole, che variano da scuola a scuola. Alcune, espresse con toni dispotici e autoritari, tendono a persuadere i collaboratori scolastici che tutto ciò che viene indicato come un compito istituzionale sia un loro obbligo di servizio. Ma, a ben vedere, alcune disposizioni, pur presupponendo la buona volontà del personale, superano i compiti dei loro profili professionali e talvolta le stesse umane possibilità.
Ricordiamo innanzitutto il profilo dei collaboratori scolastici delineato nel CCNL:
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
E’ addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:

  • accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni – nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico;
  • pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
  • vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
  • custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
  • collaborazione con i docenti.
    Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non
    specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
    In questa nota, ci soffermiamo solo su due problemi: la responsabilità della vigilanza e l’assistenza all’handicap.

Sulle responsabilità della vigilanza.
Come è ben noto, i governi precedenti hanno ridotto drasticamente l’organico del personale, che non è più in grado di soddisfare le esigenze delle scuole. E tuttavia molte dirigenze scolastiche si comportano ignorando questo semplice dato di fatto, chiedendo di svolgere le mansioni come se nulla fosse cambiato, creando uno stress aggiuntivo a chi lavora, che si trova di fronte al dilemma di ottemperare a richieste impossibili o affrontare apertamente il conflitto con chi dispone di tali ordini.
Se per esempio si dispone che, in caso di temporanea assenza di un insegnante, i collaboratori scolastici debbano assumersi la responsabilità della vigilanza di una classe, presupponendo che restino comunque responsabili della vigilanza del reparto loro affidato, si dà una disposizione alla quale è umanamente impossibile ottemperare. Per quanto chi svolge il ruolo di collaboratore scolastico si sforzi di imitare il personaggio goldoniano di Arlecchino servo di due padroni, l’ubiquità non è data a nessuno. E tuttavia, nelle scuole abbondano tali disposizioni, che generano ansia nel personale che vorrebbe obbedire a ordini impossibili, pur di non ingenerare conflitti con i superiori. Alcuni dirigenti dispongono perfino che siano i docenti a incaricare i collaboratori di tale compito.

Ricordiamo che nessun docente ha un rapporto gerarchico tale da poter incaricare il
personale ATA di alcunché. Tale compito è affidato esclusivamente al DSGA, e non può mai
essere trasferito ad un docente, nemmeno se responsabile di plesso o di sede.
Se un docente deve assentarsi da una classe, è responsabilità del Dirigente scolastico assicurare la presenza di un numero congruo di collaboratori scolastici con la mansione di assistere la classe durante l’assenza temporanea.
A tal fine deve essere adottato un piano specifico dei compiti e delle mansioni affidate ad ogni singolo collaboratore scolastico dipendente, in modo che risulti chiaro di quale spazio dell’istituto si debba occupare, in quali classi debba svolgere il possibile compito di sorveglianza in caso di assenza temporanea di un docente e, nel caso in cui il collaboratore scolastico venga chiamato a sorvegliare la classe, chi si assume la responsabilità della zona comune rimasta priva di collaboratore poiché temporaneamente impegnato a sorvegliare gli alunni. Il piano deve specificare quali collaboratori scolastici siano adibiti all’apertura e chiusura del cancelli con l’ovvia manleva da responsabilità su ciò che potrebbe accadere all’interno della scuola nel frattempo in cui i collaboratori sono impegnati nell’attività di chiusura o apertura.
Nel piano di lavoro e nel mansionario dovrebbero essere specificati quali singoli collaboratori siano posti alla sorveglianza degli ingressi dell’istituto, con l’ovvia conseguenza che essi non potranno certamente lasciare il loro compito nel caso in cui si chieda il loro intervento in caso di assenza temporanea di un docente; a quali collaboratori sia affidata la sorveglianza dei corridoi, a quali la sorveglianza dei servizi igienici, a quali la sorveglianza degli alunni momentaneamente fuori dall’aula.
Dare generiche disposizioni per le quali i collaboratori scolastici dovrebbero garantire tutti i servizi, come sorvegliare contemporaneamente corridoi, servizi igienici, ingressi dell’istituto e altri locali, espone in primo luogo il dirigente a facili accuse di responsabilità in caso di danni agli allievi.

Il dirigente scolastico, ai sensi del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è equiparato al datore di lavoro nelle istituzioni scolastiche di cui ha la rappresentanza legale pro tempore; e perciò risulta essere il principale responsabile in materia di sicurezza anche del personale. Sotto tale riguardo, ha il dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza all’interno dell’istituto scolastico, ivi incluse il benessere e la salute dei lavoratori e degli studenti (equiparati ai lavoratori ai sensi della normativa vigente). E se ha la responsabilità del personale studentesco e lavoratore all’interno della scuola, il suo obbligo principale è quello di predisporre un piano dettagliato di presenze docenti e ATA idoneo a garantire la sicurezza degli studenti.
Inoltre, è responsabile di eventuali danni. In caso di danni subiti dagli alunni a scuola, ai sensi
dell’articolo 2048 del codice civile, l’onere della prova non incombe solo sul personale ma anche e, soprattutto, sull’amministrazione, la quale sarà tenuta a dimostrare di aver posto in essere tutte le misure idonee a scongiurare qualsivoglia sinistro, tra le quali, a titolo di mero esempio, di aver dotato la scuola di personale docente, ATA e amministrativo in numero congruo rispetto alla mole studentesca, di aver realizzato un piano scritto particolareggiato sulle loro specifiche competenze e mansioni con conseguenti specifici e personali ordini di servizio.
Sull’assistenza all’infanzia e all’handicap.
Per quanto riguarda la vexata quaestio dell’assistenza e della cura dell’igiene personale degli allievi nella scuola dell’infanzia e degli allievi in situazione di handicap, sul quale è stato scritto già molto, senza ritornare sulle annose questioni generali, ci limitiamo a osservare che anche in questo campo si è arrivati ad una generalizzazione dei compiti dei collaboratori scolastici che va ben oltre gli obblighi contrattuali e le mansioni proprie del profilo professionale.
Il D.lgs. 66/2017, all’articolo 3, prevede che nella definizione dell’organico del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) si tenga conto della presenza di bambine e bambini,
alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata; e che siano assegnati dei
collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo
professionale, nonché di un contributo economico adeguato .1

1) Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica:
a)all’assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all’articolo 2, comma 1;
b)alla definizione dell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
c)all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
d)all’assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

Nonostante queste norme, al lato pratico, l’organico del personale ATA, dopo le drastiche
riduzioni previste dalle norme delle leggi finanziarie (in particolare 2003 e 2007), non è stato
mai ricondotto alle necessità delle scuole. Non è stata prevista l’assegnazione dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza; e le dotazioni finanziarie assegnate alle scuole sono state ridotte mentre sono aumentati in modo indefinito i compiti istituzionali delle scuole e i carichi di lavoro del personale, a iniziare da quello dei dirigenti scolastici, che trascende le possibilità umane oggettive e soggettive.
Le norme del Decreto 66/2017 prevedevano anche venissero individuati i criteri per la
definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici (…),
anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei
compiti assegnati (…). Ma la definizione dei nuovi profili è stata creata solo quest’anno, con
l’istituzione dell’operatore scolastico alla quale però non è stata ancora concreta attuazione, in quanto non è stato ancora previsto questo nuovo profilo negli organici del personale ATA.
E anche se il Decreto, all’articolo 13 (Formazione in servizio del personale della scuola) prevede nel piano di formazione del personale, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica, a cui il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente, nemmeno questo si è realizzato.

Nella scuola sono entrati a lavorare tanti nuovi collaboratori e pochissimi sono stati formati
all’assistenza. E tuttavia tutti ricevono compiti di assistenza all’infanzia e all’handicap che
talvolta superano oggettivamente i limiti del loro profilo e della loro formazione: altrimenti non avrebbe senso la previsione di introdurre un nuovo profilo professionale con una formazione specificamente sanitaria.
Disporre che un collaboratore scolastico, nell’ambito della vigilanza ai pasti, debba imboccare
un bambino con gravi problemi di deglutizione espone chi lo esegue a rischi che trascendono i suoi obblighi specifici, perché il suo profilo prevede che gli svolga attività caratterizzata da
procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
Dare assistenza nell’uso dei servizi igienici a persone che hanno una compromissione degli arti, presuppone una preparazione specialistica, che non può essere richiesta ad un collaboratore scolastico.

Eppure disposizioni come queste sono all’ordine del giorno delle nostre scuole e creano in chi le riceve uno stato di disagio notevole, che a volte non viene nemmeno espresso.
Invitiamo pertanto i dirigenti scolastici a insistere perché le scuole siano dotate di un organico
adeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo, a nominare immediatamente i sostituti del personale assente, piuttosto che riversare lavoro aggiuntivo sul personale in servizio, e a gestire i problemi illustrati con concreto realismo, invece che creare un sistema autoritario teso a pretendere da chi lavora ciò che è umanamente impossibile fare, creando uno stress aggiuntivo.

Il lavoro non deve essere necessariamente una condanna a vivere male sei o più ore al giorno.


Cagliari, 19 ottobre 2024

Per i Cobas Scuola Andrea Degiorgi

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