Ai dirigenti scolastici delle scuole della Sardegna
E p.c. ai dirigenti servizi generali e amministrativi
E p.c. al Direttore Scolastico generale della Sardegna
Sono giunte alla scrivente Associazione diverse segnalazioni da parte di personale supplente, il cui contratto a tempo determinato, giunto a scadenza durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e di chiusura delle scuole a causa della pandemia del “COVID 19”, non è stato prorogato o confermato, così come previsto dall’art.121 del DPCM del 17 marzo 2020 (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari) che recita:
Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.
L’art. 121 del decreto legge dispone chiaramente che il fine del provvedimento è la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, “nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19”.
La successiva nota 392 del 18 marzo recita:
L’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso. In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate. Con successiva comunicazione massiva, il competente ufficio di questo Ministero provvederà a rendere noto l’importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica. Le predette risorse saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi. Le istruzioni operative saranno direttamente inviate alle istituzioni scolastiche attraverso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
Dalle norme citate e dalle relative indicazioni ministeriali emerge che è dovere delle istituzioni scolastiche, ove ricorrano le condizioni, e vi siano le risorse disponibili, procedere a prorogare i contratti interrottisi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche o di chiusura delle scuole, anche in caso di rientro del titolare. Poiché la norma parla della applicazione della proroga delle supplenze “nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche”, essa deve trovare applicazione nella Regione Sardegna per tutti i contratti interrottisi a partire dal 5 marzo.
Per quanto esposto, quando ne ricorresse la fattispecie in Codesto Istituto scolastico, si chiede che si proceda quanto prima alla proroga o alla conferma dei contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale assente, anche in caso di rientro dei titolari, durante la sospensione delle ordinarie attività scolastiche, in ottemperanza delle indicazioni presenti all’art.121 citato e della nota MPI n°392 del 18/03/2020.
L’eventuale mancata nomina si configura come una inadempienza della Scuola rispetto al diritto al lavoro che la norma dell’articolo 121 vuole salvaguardare per il personale precario nelle Scuole.
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti
Cagliari, 26 marzo 2020
per i Cobas – Comitati di base della scuola.
L’Esecutivo Provinciale di Cagliari