Pubblichiamo la nota dei COBAS Cagliari sul personale ATA e la presenza in servizio, in relazione alla nota 323 del 10.03.2020
Gentili Dirigenti,
poiché sono pervenute alla Nostra Associazione richieste di chiarimento sulle disposizioni che riguardano il lavoro del personale ATA e del personale docente inidoneo alla funzione e utilizzato in altri compiti, in questa fase di emergenza, proponiamo alcune semplici indicazioni.
Con la nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020 “Personale ATA. Istruzioni operative” il Ministero dell’Istruzioneintende, sulla base dell’emergenza in atto, tutelare la salute del personale ATA in servizio nelle scuole in cui sono sospese le sole attività didattiche, e prevedere la presenza in servizio del personale solo per contingenti limitati che assicurino le prestazioni essenziali (come nei casi di sciopero in alcune tipologie scolastiche sulla base dei contingenti previsti dagli accordi successivi alla Legge n. 146/1990).
Dalla Nota risulta che le/i Dirigenti Scolastici, sentite le RSU, potranno organizzare i servizi amministrativi e tecnici anche a distanza (con la disponibilità del personale), mantenere il minimo di presidio indispensabile negli uffici e prevedere la presenza in servizio del personale collaboratore scolastico solo nei numeri indispensabili a garantire l’apertura e la funzionalità delle sedi scolastiche aperte (quelle con la presenza degli uffici) anche con una turnazione del personale.
Per quanto riguarda il personale amministrativo e tecnico si prevede il lavoro agile: nei casi in cui alcune mansioni non possano essere svolte a casa, sarebbe a nostro giudizio auspicabile che, anche per questo personale, vengano attivati i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, prevedendo una turnazione.
La nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020 chiarisce definitivamente che, in via prioritaria, il personale coinvolto nella turnazione, utilizzerà per i primi giorni di assenza il periodo di ferie non godute negli anni scolastici precedenti (che avrebbe comunque dovuto godere entro il 30 Aprile); e che nei casi in cui le ferie siano state già godute, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, nonché il personale docente inidoneo, che non può espletare il proprio ordinario servizio per ragioni di sicurezza, stante l’eccezionalità della situazione, non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato, ai sensi dell’art. 1256, c. 2, del codice civile, né presentare alcuna richiesta di ferie o recuperi compensativi.
Lo stesso principio va seguito per il personale Ata con contratto a tempo determinato: laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia ferie pregresse da fruire entro il 30 aprile, si deve applicare l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di richiesta ferie.
Augurandoci che vi siano comportamenti univoci da parte delle diverse istituzioni scolastiche e che non insorgano conflitti interpretativi su queste ultime indicazioni ministeriali utili a interpretare il DPCM dell’8 marzo u.s., porgiamo cordiali saluti.